REGOLAMENTO BIBLIOTECA
SCOLASTICA
La biblioteca ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente, pertanto è una struttura ed offre una serie di servizi ad essa collegati rivolta a favorire negli studenti l'interesse per la lettura.
FUNZIONAMENTO INTERNO E NORME DI COMPORTAMENTO
Il prestito, rivolto agli alunni e ai docenti, viene regolato nel modo seguente:
a) si accede al prestito nei tempi previsti dall'orario di apertura della biblioteca;
b) si accede al prestito tramite la richiesta agli addetti ai servizi bibliotecari;
c) il prestito va segnato su una apposita scheda cartacea predisposta all'uopo;
d) di norma la durata del prestito è di 20 giorni per un massimo di due unità, rinnovabile dall'interessato a patto che non ci siano prenotazioni del libro da parte di altri utenti. Ogni nuovo prestito è condizionato dalla restituzione del precedente;
e) il libro, concesso in prestito, deve essere conservato con la massima cura e non può essere ceduto ad altri . Sui libri è vietato fare segni o scrivere alcunché;
f) scaduta la data stabilita per la restituzione, l’incaricato solleciterà il detentore a riconsegnare i libri avuti in prestito;
g) nella sala della Biblioteca è
d’obbligo il silenzio ed un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei
presenti;
h) l’utente può avanzare, in forma scritta ed orale, proposte tese al
miglioramento dell’organizzazione delle prestazioni della Biblioteca e dell’incremento della dotazione libraria.
La consultazione:
a) i materiali in consultazione non possono essere dati in prestito e devono essere utilizzati nel locale della biblioteca , secondo l'orario di apertura o comunque sotto la responsabilità degli addetti ai servizi bibliotecari;
b) nel caso in cui la consultazione debba avvenire fuori del locale della biblioteca, un insegnante deve farsi carico dell'uso ordinato e della restituzione del volume (o materiale);
c) nel caso il materiale venga danneggiato o non restituito, il responsabile è tenuto a rifondere il danno, attraverso la fornitura alla biblioteca di una copia nuova o di un volume di valore equivalente rapporto al corrente potere d'acquisto della moneta.